Non sussiste una riserva di attività dell’attività di raccolta dei rifiuti per l’avvio a recupero a favore dell’affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
La vicenda sorge da una prescrizione di un’amministrazione comunale a un gestore di impianto di recupero con cui si era vietata la possibilità di ricevere rifiuti direttamente dalle utenze domestiche, trattandosi di attività riservata in favore del soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani da parte del comune medesimo in regime di privativa. Il Consiglio di Stato, chiamato a vagliare la legittimità di tale prescrizione, a seguito di una puntuale ricostruzione, anche cronologica, del regime giuridico della fattispecie, alla luce del fatto che il quadro vigente – l’art. 25, comma 4 del d.l. n. 1/2021 e l’art. 198 d.lgs. n. 152/2006, e non più l’art. 201 dello stesso testo unico ambientale – per effetto dell’abolizione della gestione necessariamente unitaria delle fasi del ciclo dei rifiuti, ha escluso che sussista un regime di privativa comunale sull’attività di raccolta dei rifiuti per l’avvio a recupero, differentemente che per quella di avvio a smaltimento. Infatti, la normativa eurounitaria (Direttiva 2008/98/CE) e nazionale (art. 177 del d.lgs. n. 152/2006) optano chiaramente per un regime autorizzatorio, per giunta derogabile, il che si pone in ontologico contrasto con l’idea di una riserva di attività. Pertanto, la logica dell’impianto normativo assoggetta a privativa comunale solamente la gestione dei rifiuti destinati allo smaltimento (art. 198) e non anche le attività di trattamento e recupero dei rifiuti, che restano ispirate al principio di libera concorrenza. In senso conforme si veda anche Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2023, n. 5257 e TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 1° ottobre 2024, n. 673.
