Sugli obblighi di gestione, messa in sicurezza e ripristino ambientale delle discariche in capo alla curatela fallimentare.
La sentenza afferma che la curatela fallimentare, in quanto detentrice dei beni del fallito, è destinataria degli obblighi pubblicistici di gestione post-operativa, messa in sicurezza e ripristino ambientale di una discarica, anche in assenza di responsabilità diretta per l’inquinamento. Tali obblighi non vengono meno per effetto della derelizione ex art. 104-ter l.f., qualificata come atto privatistico inidoneo a incidere sulle responsabilità ambientali. La pronuncia si inserisce nel solco dell’Adunanza Plenaria n. 3/2021, estendendone i principi anche alle misure di prevenzione e gestione del rischio ambientale, con una lettura funzionale alla tutela delle matrici ambientali.
Sotto il profilo dell’osservatorio sull’economia circolare, la decisione è rilevante in quanto chiarisce il regime degli obblighi giuridici connessi alla fase finale del ciclo dei rifiuti, assicurando la continuità della gestione e della messa in sicurezza dei siti anche in contesti patologici come il fallimento. Pur non incidendo direttamente sui processi di recupero o riutilizzo delle risorse, la sentenza contribuisce a definire il quadro di responsabilità che presidia la corretta gestione dei rifiuti e la prevenzione di dispersioni nell’ambiente, elementi che costituiscono una condizione necessaria per il funzionamento di un sistema orientato alla circolarità.
