Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 maggio 2023, n. 5257 

L’attività di raccolta di rifiuti per l’avvio a recupero di questi può esser svolta da più soggetti, purché nel rispetto degli interessi pubblici coinvolti, mentre non vi è spazio per ricavare l’esistenza di una privativa, là dove non espressamente prevista.

La logica della disciplina europea (Direttiva 2008/98/CE) e della conforme disciplina nazionale (d.lgs. n. 152/2006), nel quadro delineato dall’art. 117 Cost. e dagli artt. 101-109 del TFUE, esige che un regime di privativa e dunque di riserva di attività, per essere ammesso nel sistema, debba essere sia previsto da una esplicita norma di legge senza che possa essere ricavato o esteso in via interpretativa, sia giustificato alla luce del principio di concorrenza. 

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