TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 15 maggio 2023, n. 357

Sulla legittimità della localizzazione degli ecocentri in ambito urbano e sui limiti all’impugnazione da parte dei proprietari confinanti.

Il TAR Cagliari ha respinto il ricorso proposto da alcuni cittadini, proprietari di immobili ubicati in prossimità dell’area prescelta dal Comune di Cagliari per l’insediamento di un ecocentro finalizzato al conferimento diretto di “frazioni di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di provenienza domestica e non domestica”. Ai fini della realizzazione di tale infrastruttura, il Consiglio comunale ha adottato una variante non sostanziale al PUC e la Città metropolitana di Cagliari, a seguito di verifica, ha ritenuto di non dover sottoporre a VAS la predetta variante. Era stato acquisito anche l’assenso della Regione Sardegna in ordine alla qualificazione della variante urbanistica come “non sostanziale”, in quanto connessa alla realizzazione di un’opera pubblica. Il TAR ha rigettato il ricorso proposto dai proprietari delle unità immobiliari ubicate in adiacenza dell’ecocentro, rilevando che l’ecocentro non è equiparabile ad una discarica. Il TAR, in particolare, ha rilevato che “l’Ecocentro è un’opera funzionale a un servizio pubblico necessario (raccolta dei rifiuti con modalità differenziata) che – evidentemente, come detto, per essere efficiente – dev’essere dislocata in diversi punti dell’intero tessuto del territorio cittadino. Trattandosi di un servizio generalizzato e necessario di ogni quartiere – e dunque da organizzare pervasivamente in ogni zona urbana – è fisiologico che la sua ubicazione nel tessuto urbano assuma carattere prevalente”. Inoltre, proprio in ragione dell’importanza della realizzazione di tali opere pubbliche volte all’erogazione di un servizio essenziale, in giurisprudenza si è formato un orientamento restrittivo sull’interesse ad agire dei cittadini proprietari di immobili ubicati in adiacenza di tali opere.

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