Sul potere-dovere dell’amministrazione di valutare caso per caso le autorizzazioni “end of waste” ai sensi dell’art. 184-ter TUA.
L’articolo 184-ter TUA, così come modificato dall’art. 1, comma 19 del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, con il richiamo alle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209 e 211 TUA rilasciate dalle autorità competenti, consente alle amministrazioni competenti di valutare “caso per caso” le istanze relative all’installazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e di autorizzare lo svolgimento delle relative attività, qualora ritenuta conforme sia alle disposizioni nazionali e euro-unitarie vigenti sia alle eventuali linee guida emanate dal Ministero dell’ambiente. A fronte di simili istanze sussiste dunque il potere-dovere di assumersi la responsabilità di esaminarne il merito.
La decisione è stata confermata da Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 luglio 2025, n. 6062.
