TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10 ottobre 2023, n. 2262

Sui requisiti per la qualificazione dei sottoprodotti e sui limiti al riutilizzo delle terre e rocce da scavo contaminate.

La qualificazione come sottoprodotto postula che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Non è condivisibile la tesi secondo la quale l’applicazione dell’art. 26 del dpr n. 120/2017 contrasterebbe con il principio di prevenzione e con la direttiva UE n. 98/2008. Il principio di prevenzione non viene in rilievo in presenza di erre e rocce da scavo (TRS) contaminate per valori di CSR (concentrazioni soglia di rischio) superiori a quelli di CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), anche solo di Colonna A TUA, perché, se fossero oggetto di escavazione, esse integrerebbero necessariamente un rifiuto, non essendo possibile, come già evidenziato, la loro qualificazione come sottoprodotto. Piuttosto, la disciplina regolamentare di cui all’art. 26, da un lato, è tesa ad evitare che nella situazione in esame le TRS debbano essere trattate come rifiuti, in coerenza con il principio di prevenzione, dall’altro, risulta coerente con il principio di precauzione, che informa l’intera materia. L’ostacolo al riutilizzo delle TRS non è formale, né collegato ad un mero adempimento burocratico, ma è sostanziale, trattandosi di materiale non qualificabile come sottoprodotto, in sé contaminato e il cui utilizzo extra sito vanificherebbe le risultanze di una bonifica condotta alle CSR e non alle CSC.

La sentenza è stata confermata da Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 dicembre 2025, n. 9992.

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