Nel bilanciamento fra libertà d’iniziativa economica privata e ambiente alla luce dell’art. 41 Cost. post 2022, la pianificazione non può attribuire allo smaltimento con termovalorizzatore una privativa amministrativa, neppure laddove opti per l’integrazione verticalmente delle fasi del ciclo dei rifiuti, potendosi in tali casi individuare un gestore unico ma senza revocare il regime di libero mercato per le fasi successive all’avvio a smaltimento, insuscettibili di monopolizzazione.
Il Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti dell’Umbria prevede la realizzazione di un nuovo termovalorizzatore tramite project financing e imponendo restrizioni in punto di localizzazione e di capacità massima di trattamento. La ricorrente sostiene che la previsione comprometterebbe la libertà d’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), e che l’attività in parola dovrebbe essere soggetta unicamente al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale, cd. PAUR.
Il T.A.R. per l’Umbria ricostruisce la disciplina distinguendo tra raccolta dei rifiuti fino all’avvio a smaltimento, rispetto alle cui fasi si applica l’art. 43 Cost. e quindi per ciascun Ambito territoriale ottimale è designato un gestore unico che è titolare di una “privativa amministrativa” (cd. concorrenza per il mercato), e trattamento dei rifiuti, fase che non prevede un monopolio ma un sistema di regole per evitare danni alla salute e all’ambiente, temperando lo svolgimento del servizio in regime di libera concorrenza con i principi di autosufficienza e prossimità. Venendo alle specificità del caso, il giudice segnala che nulla vieta, come si è fatto nel Piano dell’Umbria del 2023, di operare una integrazione verticale delle due macrofasi del ciclo dei rifiuti, e che ciò non implica in alcun modo l’ammissibilità di una privativa per lo smaltimento tramite trattamento dei rifiuti, anche nel caso del termovalorizzatore, che in aggiunta produce energia (conformi Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2023, n. 5257 e Sez. II, 7 marzo 2024, n. 2255).
