Consiglio di Stato, Ad. Plen., 30 aprile 2026, n. 1

La curatela fallimentare è obbligata a rimuovere i rifiuti abbandonati dall’imprenditore fallito anteriormente alla dichiarazione del fallimento. A tal fine, occorre avere riguardo all’inerenza dei rifiuti stessi all’attività economica svolta, mentre è irrilevante la circostanza che detti rifiuti siano stati abbandonati in aree non appartenenti all’imprenditore fallito.

L’Adunanza plenaria, in parte confermando un suo precedente, ha formulato i seguenti principi di diritto:

a) “ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la curatela fallimentare è obbligata alla rimozione dei rifiuti abbandonati dall’imprenditore fallito, anteriormente alla dichiarazione del fallimento, sia quando l’illecito abbandono sia stato effettuato in aree di proprietà dell’imprenditore fallito, entrate poi a far parte della massa attiva fallimentare, sia quando l’illecito abbandono dei rifiuti sia stato compiuto su aree di proprietà di terzi, in forza di un titolo contrattuale che abbia attribuito all’imprenditore la detenzione dell’area, autorizzando il deposito temporaneo dei rifiuti e prevedendo il successivo obbligo contrattuale di rimozione” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 26 gennaio 2021, n. 3);

b) “l’obbligo di rimozione dei rifiuti e la correlata responsabilità, posti a carico della curatela fallimentare, concernenti i rifiuti abbandonati dall’imprenditore successivamente fallito, su aree appartenenti a soggetti terzi, ma di cui abbia acquisito la detenzione, in forza di un titolo contrattuale, derivano dal principio, espresso dalle direttive europee n. 2004/35/CE e n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e del 19 novembre 2008, secondo cui per determinare il soggetto detentore dei rifiuti, tenuto alla loro rimozione, occorre avere riguardo all’inerenza dei rifiuti stessi all’attività economica svolta, mentre è irrilevante la circostanza che detti rifiuti siano stati abbandonati in aree non appartenenti all’imprenditore fallito”.

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