La pronuncia inquadra i confini della privativa in materia di raccolta di rifiuti e precisa che l’attività di cernita, a seconda dei contesti, può ricadere in quest’ultima (e, segnatamente, nell’avvio a recupero) o nella distinta attività di recupero.
La privativa del soggetto affidatario include la raccolta dei rifiuti e l’avvio a recupero o smaltimento in discarica, con esclusione delle attività di recupero e smaltimento, che costituiscono altre fasi della filiera (ferma restando la possibilità che la gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata includa anche la realizzazione o gestione degli impianti di trattamento e la conseguente fase operativa).
Le due tipologie di raccolta, differenziata e indifferenziata, danno luogo a distinte filiere di gestione, che si distinguono per le differenti destinazioni funzionali: da un lato, il “recupero”, ovvero “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile” (art. 183 lett. t TUA); dall’altro, lo “smaltimento”, cioè qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia (art. 183, lett. z TUA).
Tanto premesso in linea generale, la sentenza precisa, a valle di una verificazione, che non sussistono sul piano normativo, tanto in sede nazionale che in sede sovranazionale, definizioni puntuali in riferimento alle operazioni di cernita. Quest’ultima, invero, appare sia quale operazione di recupero nell’ambito della gestione dei rifiuti, che quale “attività preparatoria alla separazione delle diverse frazioni merceologiche ai fini del conferimento agli impianti di trattamento”, riferibile alla fase della raccolta dei rifiuti (c.d. “cernita preliminare”).
