TAR Emilia-Romagna,  Parma, Sez. I, 5 marzo 2026,n. 102

Sulle complessità ambientali dell’utilizzo di materiale di riporto (terre e rocce da scavo) per il riempimento del vuoto di cava

Questa sentenza affronta un nodo cruciale per l’economia circolare relativo alle attività estrattive e di ripristino ambientale. Il recupero delle cave mediante terre di riporto è una pratica circolare coerente dal punto di vista della gestione delle risorse, ma richiede una verifica di qualità ex ante conforme al futuro uso del suolo. Il Collegio ha modo di osservare che trascurare questo rapporto condizionale trasforma un’operazione circolare in un potenziale vettore di contaminazione. La sentenza, rigettando il tentativo di “retrodatare” la destinazione industriale per applicare limiti meno stringenti, presidia indirettamente proprio questa coerenza, confermando che le attività di recupero si ultimano positivamente solo se le sue componenti rispettano gli standard ambientali specifici alla destinazione finale.

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