TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 5 marzo 2026, n. 101

L’utilizzo di materiali secondari come riempimento di cave dismesse da operazione di recupero ad abbandono illecito di rifiuti 

La sentenza offre un interessante monito circa l’utilizzo di materiali secondari come riempimento (ritombamento) di cave dismesse. Il Collegio evidenzia quanto l’impiego di residui di scavo inerti da costruzione per ripristinare estrattive sia un’operazione centrale nel modello circolare di riutilizzo e recupero di suolo. Tuttavia, il caso concreto avverte sul rischio che in presenza di materiale di provenienza eterogenea, rifiuti industriali possono essere celati all’interno di materiale secondario formalmente autorizzato. Il TAR, peraltro, statuisce come pratiche di riutilizzo dei materiali in chiave circolare richiedono un sistema di controllo qualitativo rigoroso a monte, con rischio in caso contrario della trasformazione del recupero in illecito abbandono di rifiuti. 

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