Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 439

Il legislatore, individuando i valori di CSC nel suolo e nel sottosuolo riferiti alle distinte destinazioni d’uso dei siti, residenziale o industriale, non si è riferito alla sola specifica destinazione impressa dalle norme urbanistiche (P.R.G. o altri strumenti di pianificazione), bensì ha inteso avere riguardo all’effettivo utilizzo dei terreni ai fini dell’individuazione dei valori soglia di contaminazione.

Il criterio dell’utilizzo reale e dello stato effettivo dei terreni vale, a maggior ragione, quando non vi sia una specifica destinazione impressa dalle disposizioni urbanistiche ovvero quando tale destinazione sia stata modificata nel corso del tempo (vedi già TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 8 aprile 2004, n. 198 che, ante d.lgs. n. 152/2006, aveva concluso per l’assimilazione dei limiti riferiti alle destinazioni a verde urbano, pubblico o privato, altresì al verde agricolo).

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