TAR Sardegna, Cagliari, Sez. II, 31 dicembre 2021, n. 839

Sulla distinzione tra rifiuti speciali e urbani nelle attività industriali e sui limiti all’autosmaltimento ai fini dell’assoggettamento alla TARI.

Nella sentenza in commento il TAR Cagliari si è pronunciato sulla legittimità delle determine comunali che avevano negato ad una società di provvedere “in proprio” alla gestione di tutti i rifiuti prodotti nel proprio stabilimento industriale. In particolare, la società pretendeva di autosmaltire tutti i rifiuti relativi al proprio stabilimento, sia quelli “industriali” e sia quelli aventi natura “urbana”, così sottraendo anche tale ultima categoria di rifiuti prodotti alla TARI. In particolare, la ricorrente sosteneva una tesi “soggettistivistica”, secondo cui all’imprenditore industriale andrebbero ricondotti sia i rifiuti propriamente industriali che quelli urbani, unificando lo smaltimento per tutte le tipologie di rifiuti prodotti. Il TAR, invece, ha ritenuto non condivisibile la tesi “soggettistivistica”. In particolare, il Tribunale ha distinto tra i rifiuti prodotti dall’industria quali rifiuti speciali, smaltiti dalle imprese, e i rifiuti urbani, assoggettati al servizio comunale e alla TARI. In particolare, con riferimento alla TARI, occorre distinguere tra quota fissa, che resta dovuta per tutte le aree produttrici di rifiuti urbani, e quota variabile, che è esentabile o riducibile a seconda dell’integrale o parziale conferimento. Pertanto, i rifiuti urbani, riconducibili a mense, uffici, locali ad uso civile, in quanto dedicati allo svolgimento di attività non propriamente industriali, sono comunque soggetti al pagamento della quota fissa del tributo, anche nel caso in cui l’imprenditore decidesse di fruire della possibilità dell’autoconsumo.

Dunque, il TAR ha affermato che “nell’ambito industriale, vano distinti, per natura, i rifiuti “speciali” e “urbani”; e in quello “speciali” vanno inclusi tutti quelli industriali […] ma non anche quelli urbani prodotti da superfici e locali tipicamente destinate a svolgimento di attività ordinarie civili (parificabili a utenze domestiche e affini). Essenzialmente dall’insieme delle norme che disciplinano l’assetto del regime di smaltimento dei rifiuti industriali va accolta la tesi della sussistenza di un sistema “binario” (per tipologia di rifiuti) e non “unitario” (per “qualificazione soggettiva”) dell’imprenditore”.

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