Il D.M. Ambiente n. 31/2015 non consente al proponente della bonifica di imporre, nei siti di dimensioni ridotte, di imporre un metodo di calcolo del rischio, né l’ARPA ha l’obbligo di aderire a un simile modello, ma i due soggetti hanno solo la facoltà di concordarne l’impiego.
Nel procedimento per la bonifica di aree nelle quali insistevano distributori di carburante si applica, oltre al d.lgs. n. 152/2006, il D.M. n. 31/2015 del Ministero dell’Ambiente, che consente al proponente di concordare con l’amministrazione – l’Autorità Regionale per la Protezione dell’Ambiente – l’uso di un metodo semplificato per il calcolo del rischio. Nel caso l’ENI, in ragione della ridotta dimensione del sito, pretendeva di effettuare la verifica delle CSR unicamente nel POC (Point of Compliance), cioè presso i piezometri a valle del sito, a fronte della richiesta dell’ARPA di calcolare invece le soglie per la matrice AS (acque sotterranee) attivando anche il controllo nel percorso di “protezione della risorsa idrica” (lisciviazione e trasporto in falda: processo con il quale il contaminante si scoglie nel suolo e attinge le acque ipogee).
Senza mettere in discussione nel caso la dimensione ridotta del sito, quanto sopra non significa tuttavia – come ha chiarito il TAR – che l’ARPA abbia un obbligo di aderire al modello semplificato. La scelta dell’Amministrazione – connotata da discrezionalità tecnica e scrutinata nella sua logicità estrinseca – è stata convalidata dal Giudice il quale ha ritenuto ragionevole, pur trattandosi di sito di dimensioni ridotte, alla luce delle specificità del caso concreto, di attenersi a criteri più rigorosi di valutazione del rischio (non presso i POC ma in falda).
