Tar Emilia-Romagna, Parma, Sec. I, January 8, 2026, n. 4

La qualifica di sottoprodotto non può prescindere dall’effettivo impiego in attività produttive e colturali.

La sentenza affronta una delle tematiche centrali dell’economia circolare: la linea di confine tra la qualifica di sottoprodotto e quella di rifiuto, in questo caso nel settore forestale e delle biomasse. Il ricorso riguardava l’opposizione a sanzioni per l’abbandono di materiale legnoso derivante da operazioni di esbosco e pulizia di alvei. Il Tribunale conferma che il materiale legnoso abbandonato in modo incontrollato non può beneficiare delle deroghe previste per i sottoprodotti, venendo qualificato come rifiuto. Ai sensi dell’art. 184-bis, TUA, un residuo diventa risorsa solo se inserito in un ciclo di riutilizzo certo. La sentenza ribadisce che l’abbandono sul suolo interrompe questo ciclo, trasformando una potenziale risorsa (biomassa) in un onere ambientale (rifiuto). Uno dei passaggi più significativi riguarda l’onere della prova per escludere la natura di rifiuto. Il TAR sottolinea che, affinché gli sfalci o i residui legnosi non siano considerati rifiuti, devono essere riutilizzati nelle normale pratiche colturali o per la produzione di energia da tale biomassa, ma in modo tracciato e immediato. Non basta l’astratta idoneità al riuso; occorre la prova rigorosa che il materiale sia inserito in un ciclo produttivo (es. energia da biomasse) o in normali pratiche colturali. Il Collegio respinge la tesi del ricorrente che considerava il materiale legnoso come “naturale” e quindi non inquinante. Il TAR aggiunge, peraltro, che l’accumulo incontrollato di legno può ostruire i corsi d’acqua e alterare gli ecosistemi. Altro passaggio di rilievo riguarda i potenziali rischi idrogeologici, causati dalla mancata gestione del residuo ovvero dal suo abbandono incontrollato.

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