Il conferimento di rifiuti da un ATO deficitario in termini di capacità di trattamento verso un ATO limitrofo legittima il sovrapprezzo nelle more del conseguimento degli obiettivi di totale autosufficienza di ciascun ATO imposti dalla pianificazione regionale.
È esclusa la natura tributaria dell’addizionale, che non viola l’art. 23 Cost., ma ha funzione indennitaria, anche in applicazione del principio “chi inquina paga”. Il ricorso avverso la disposizione attuativa del regionale di gestione dei rifiuti è inammissibile per mancata impugnazione dell’atto di pianificazione, immediatamente lesivo.
