Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), 28 ottobre 2025, seconda sezione, n. 34068/21, Greenpeace Nordic et al. c. Norvegia

Nel caso Greenpeace Nordic et al. c. Norvegia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affrontato la dimensione procedurale degli obblighi degli Stati di proteggere efficacemente gli individui dagli effetti negativi del cambiamento climatico sulla vita, sulla salute, sul benessere e sulla qualità della vita, nel contesto delle attività di esplorazione petrolifera. Il ricorso è stato presentato da sei cittadini norvegesi e due organizzazioni non governative, che contestavano presunte carenze nel processo decisionale relativo alla valutazione di impatto ambientale (VIA) svolta nell’ambito della procedura di autorizzazione per l’esplorazione petrolifera nel Mare di Barents meridionale e sud-orientale. Il ricorso è stato esaminato principalmente alla luce dell’articolo 8 CEDU. 

Dopo aver riconosciuto l’esistenza di un nesso causale tra la decisione di autorizzazione contestata e il cambiamento climatico, la Corte ha valutato se la Norvegia avesse adempiuto al proprio obbligo positivo di garantire una protezione effettiva dei diritti umani contro i gravi effetti negativi del cambiamento climatico. A tal fine, essa si è basata sui principi elaborati nella sentenza KlimaSeniorinnen Schweiz et al. c. Svizzera. Pur ribadendo che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento nella scelta dei mezzi per adempiere ai propri obblighi climatici, la Corte ha sottolineato che la tutela del clima debba ricevere un peso significativo nel bilanciamento tra interessi contrapposti. In particolare, ha evidenziato il ruolo delle garanzie procedurali nella verifica del rispetto del margine di apprezzamento da parte dello Stato. Ha quindi chiarito che, prima di autorizzare attività potenzialmente dannose, gli Stati sono tenuti a svolgere una valutazione di impatto ambientale adeguata, tempestiva e completa. Nel contesto dei progetti di produzione petrolifera, tale valutazione deve includere, quantomeno, la quantificazione delle emissioni di gas a effetto serra previste in relazione all’attività. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la partecipazione del pubblico coinvolto deve essere effettiva e intervenire in una fase in cui tutte le opzioni sono ancora aperte. Alla luce delle circostanze del caso, la Corte ha concluso che la Norvegia non ha ecceduto il proprio margine di apprezzamento, escludendo una violazione dell’articolo 8 CEDU. 

Sebbene la Corte non affronti esplicitamente il tema dell’economia circolare, la sentenza può risultare rilevante per il dibattito sui modelli di economia circolare, nonché per lo sviluppo e l’attuazione dei relativi principi giuridici, nella misura in cui contribuisce a sviluppare ulteriormente l’approccio ai cambiamenti climatici fondato sui diritti umani nell’ambito del sistema della Convenzione, come delineato nella sentenza KlimaSeniorinnen Schweiz et al. c. Svizzera, applicandone i principi in uno specifico contesto decisionale e chiarendo il ruolo dei requisiti procedurali in tale quadro. 

Discover more from Diritto dell'economia circolare

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading