Tribunale di Roma, judgment 3 June 2025, No 8190 (RG No 30045/2020)

Non vìola il principio chi inquina paga una normativa nazionale che moduli i diversi contributi organizzativi e finanziari eventualmente ripartiti sui diversi operatori della filiera di produzione del rifiuto

It must be rejected that European legislation has limited (or intended to limit) the operational and financial responsibility for the end-of-life management of packaging products solely to the producers/manufacturers of such packaging. Nor is there any indication that Member States have been required to exempt from extended producer responsibility those economic operators who, under national legislation (Article 218(1)(s) Legislative Decree 152/2006), are defined as ‘users’ of packaging, and who, from the EU’s perspective, belong to the category of producers of the product giving rise to the waste (Article 3(11) of the Packaging Directive; Articles 3 and 8 of the Waste Directive).

National legislation which modulates the various organisational and financial contributions that may be allocated among the various operators in the waste production chain does not infringe EU Law (Articles 7 and 15 of the Packaging Directive; Articles 8, 8a, 14 and 15 of the Waste Directive), provided that the roles of all the actors involved are clearly defined (Article 8a of the Waste Directive).

Se ne evince che la pretesa impossibilità (comunque sementita dalla giurisprudenza amministrativa), per i soli utilizzatori, di istituire sistemi autonomi, autosufficienti e validi di gestione dei rifiuti prodotti non vìola il diritto europeo. 

Ai sensi dell’art. 224, comma 8 TUA, il Contributo Ambientale (CAC) deve essere assolto all’atto della prima cessione sul territorio nazionale, dell’imballaggio o del materiale di imballaggio, “dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti”, ovvero “dal produttore di materia prima o di semilavorati” costituenti materiale di imballaggio, “a un auto-produttore che risulti o si dichiari tale”, perché è in tale momento che si produce l’immissione, nel mercato interno, del prodotto sicuramente destinato a diventare un rifiuto, che in quel momento non è noto se sarà oggetto di riutilizzo, di recupero, di riciclaggio, di smaltimento. 

Il contributo finanziario imposto agli operatori che partecipino dei regimi di responsabilità estesa del produttore non è delineato, dalla norma unitaria, in termini di controprestazione per il servizio di gestione dei rifiuti, di cui eventualmente possano beneficiare.