Sulla legittimità dell’ordinanza comunale per abbancamenti eccedenti in discarica e sull’applicabilità dei poteri sanzionatori edilizi e paesaggistici.
Con la sentenza n. 643 del 3 giugno 2025, il TAR Liguria respinge il ricorso proposto dalla società gestrice di una discarica per rifiuti non pericolosi contro l’ordinanza comunale che aveva ingiunto, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, la rimozione degli abbancamenti di rifiuti effettuati in difformità dal permesso di costruire e dall’autorizzazione paesaggistica. La controversia trae origine dall’accertamento di un abbancamento eccedente rispetto ai volumi e alle altezze autorizzate, riscontrato da ARPAL e poi confermato dagli ulteriori accertamenti comunali. Il collegio esclude che tale eccedenza possa essere considerata irrilevante sul piano edilizio e paesaggistico per il solo fatto di collocarsi all’interno del perimetro di una discarica autorizzata. La sentenza afferma, infatti, che la conformazione planovolumetrica della discarica è determinata non soltanto dalla realizzazione del bacino e dall’impermeabilizzazione del fondo, ma anche, e in modo ancor più significativo, dall’abbancamento dei rifiuti, sicché l’accumulo in eccesso di ingenti quantitativi altera in misura apprezzabile lo stato dei luoghi e legittima l’esercizio dei poteri sanzionatori edilizi e paesaggistici. Il TAR aggiunge che la dedotta temporaneità dell’abbancamento non esclude di per sé l’illecito paesaggistico, né offre garanzie concrete circa la spontanea rimozione. Viene inoltre respinta la censura di difetto di motivazione, sul rilievo che l’ordinanza descrive puntualmente i presupposti di fatto e richiama le norme sanzionatorie applicate.
