Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 maggio 2021, n. 4174

È illegittima l’ordinanza sindacale contingibile e urgente che vieta la commercializzazione di plastica monouso, poiché la tutela ambientale non configura un’emergenza straordinaria e deve rispettare il principio di gradualità previsto dalla normativa europea e nazionale.

La pronuncia in esame affronta il delicato equilibrio tra le potestà d’urgenza dei Sindaci e la libertà di iniziativa economica nel settore della produzione di manufatti in plastica. Il Consiglio di Stato, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, chiarisce in primo luogo i profili di legittimazione ad agire: mentre nega la legittimazione della Federazione di categoria (poiché l’interesse collettivo non sarebbe omogeneo, data la presenza tra gli associati anche di produttori di bioplastiche favoriti dal provvedimento), riconosce il pieno interesse al ricorso della singola impresa produttrice, colpita dal pregiudizio commerciale derivante dal divieto di distribuzione sul territorio comunale.

Nel merito, il Collegio sancisce l’illegittimità delle ordinanze “Plastic Free” adottate ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) qualora manchino i presupposti dell’eccezionalità e della temporaneità. La sentenza evidenzia come la gestione dei rifiuti plastici e la transizione ecologica non costituiscano un’improvvisa emergenza imprevedibile, ma una tematica strutturale già disciplinata da strumenti ordinari, quali la Direttiva UE 2019/904 (SUP) e l’art. 226-quater del D.Lgs. 152/2006. Tali norme impongono un approccio graduale alla dismissione della plastica monouso per salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali; pertanto, un divieto repentino e localizzato imposto per via amministrativa si pone in contrasto con il principio di legalità e con la riserva di legge prevista dagli artt. 41 e 42 della Costituzione.

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