Non vìola il principio chi inquina paga una normativa nazionale che moduli i diversi contributi organizzativi e finanziari eventualmente ripartiti sui diversi operatori della filiera di produzione del rifiuto
Deve negarsi che la normativa europea abbia circoscritto (o inteso circoscrivere) ai soli produttori/fabbricanti dell’imballaggio la responsabilità operativa e finanziaria della gestione del fine-vita dei prodotti-imballaggio. Tantomeno risulta che sia stato imposto agli Stati di mandare esenti dalla responsabilità estesa del produttore gli operatori economici che, secondo la legislazione nazionale (art. 218, comma 1, lett. s) TUA), sono definiti “utilizzatori” dell’imballaggio, e che invece, secondo la prospettiva unionale, appartengono alla famiglia dei produttori del prodotto-causa del rifiuto (art. 3, n. 11 Direttiva imballaggi; artt. 3 e 8 Direttiva rifiuti).
Non vìola il principio chi inquina paga una normativa nazionale che moduli i diversi contributi organizzativi e finanziari eventualmente ripartiti sui diversi operatori della filiera di produzione del rifiuto (artt. 7 e 15 Direttiva imballaggi; artt. 8, 8-bis, 14 e 15 Direttiva rifiuti), purché siano definiti in maniera chiara i ruoli di tutti gli attori coinvolti (art. 8-bis Direttiva rifiuti).
Se ne evince che la pretesa impossibilità (comunque sementita dalla giurisprudenza amministrativa), per i soli utilizzatori, di istituire sistemi autonomi, autosufficienti e validi di gestione dei rifiuti prodotti non vìola il diritto europeo.
Ai sensi dell’art. 224, comma 8 TUA, il Contributo Ambientale (CAC) deve essere assolto all’atto della prima cessione sul territorio nazionale, dell’imballaggio o del materiale di imballaggio, “dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti”, ovvero “dal produttore di materia prima o di semilavorati” costituenti materiale di imballaggio, “a un auto-produttore che risulti o si dichiari tale”, perché è in tale momento che si produce l’immissione, nel mercato interno, del prodotto sicuramente destinato a diventare un rifiuto, che in quel momento non è noto se sarà oggetto di riutilizzo, di recupero, di riciclaggio, di smaltimento.
Il contributo finanziario imposto agli operatori che partecipino dei regimi di responsabilità estesa del produttore non è delineato, dalla norma unitaria, in termini di controprestazione per il servizio di gestione dei rifiuti, di cui eventualmente possano beneficiare.
