Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), 9 aprile 2024, Grande Camera, n. 53600/20, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al. c. Svizzera

Nel caso Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al. c. Svizzera, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha delineato gli obblighi degli Stati a protezione dei diritti umani connessi al cambiamento climatico ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il ricorso è stato presentato dall’associazione Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, composta da donne di età superiore ai 70 anni residenti in Svizzera, insieme a quattro ricorrenti individuali, le quali sostenevano che l’insufficienza delle misure di mitigazione climatica adottate dalle autorità svizzere integrasse una violazione dell’articolo 2 CEDU (diritto alla vita) e dell’articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

La Corte ha affrontato le questioni relative alla legittimazione ad agire, sviluppando i criteri elaborati nella giurisprudenza precedente in materia di status di vittima per le persone fisiche e di locus standi delle associazioni nel contesto del cambiamento climatico. Essa ha dichiarato irricevibili i ricorsi individuali — subordinando l’ammissibilità alla dimostrazione di un’incidenza diretta e immediata che superi una determinata soglia di gravità — e dichiarato, invece, ricevibile il ricorso dell’associazione. La Corte ha affermato che l’articolo 2 CEDU trova applicazione qualora l’azione o l’inazione dello Stato in materia di cambiamento climatico comporti un rischio reale e imminente per la vita, e che l’articolo 8 ricomprende il diritto a una protezione effettiva contro gli effetti gravi del cambiamento climatico sulla vita, sulla salute, sul benessere e sulla qualità della vita degli individui. La Convenzione impone agli Stati obblighi positivi di adottare misure adeguate di mitigazione. Pur riconoscendo agli Stati un margine di apprezzamento, la Corte ha precisato che tale discrezionalità è limitata quanto alla necessità di contrastare il cambiamento climatico e la definizione degli obiettivi di mitigazione, mentre resta più ampia nella scelta dei mezzi, consentendo di tener conto delle priorità e delle risorse degli Stati. La Corte ha, inoltre, individuato criteri per valutare il rispetto da parte degli Stati del margine di apprezzamento, sottolineando, a tal fine, anche la rilevanza delle garanzie procedurali. In conclusione, ha accertato una violazione dell’articolo 8 CEDU.

Sebbene la Corte non affronti esplicitamente il tema dell’economia circolare, la sentenza può risultare rilevante per il dibattito sui modelli di economia circolare, nonché per lo sviluppo e l’attuazione dei relativi principi giuridici, nella misura in cui conferma l’applicabilità di un approccio fondato sui diritti umani al cambiamento climatico nell’ambito del sistema della Convenzione e configura gli obblighi climatici degli Stati come obblighi giuridici azionabili in materia di diritti umani.

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