Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), 9 aprile 2024, Grande Camera, n. 39371/20, Duarte Agostinho et al. c. Portogallo ed altri 32

Nel caso Duarte Agostinho et al. c. Portogallo e altri 32, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiarito l’ambito della giurisdizione della Convenzione nel contesto degli obblighi degli Stati in materia di diritti umani connessi al cambiamento climatico. Sei ricorrenti residenti in Portogallo hanno convenuto in giudizio il loro Stato di origine e altri 32 Stati contraenti, lamentando l’insufficienza delle misure adottate per contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico sulla vita, sulla salute, sul benessere e sulla qualità della vita, con conseguente violazione dei diritti garantiti dalla CEDU.

La Corte ha ritenuto che i ricorrenti rientrassero nella giurisdizione territoriale del Portogallo, ma ha escluso la sussistenza di un fondamento idoneo a estendere la giurisdizione extraterritoriale agli altri 32 Stati. Pur lasciando aperta la possibilità di riconoscere una giurisdizione extraterritoriale in situazioni di danno transfrontaliero più circoscritto, essa ha respinto i tentativi di individuare un nuovo criterio di giurisdizione fondato sulla natura globale del cambiamento climatico, nonché di ampliare, per via interpretativa, le eccezioni già esistenti. Un simile approccio, ha sottolineato la Corte, risulterebbe incompatibile con il sistema della Convenzione, fondato sui principi della giurisdizione territoriale e della sussidiarietà.

Sebbene la Corte non affronti esplicitamente il tema dell’economia circolare, la sentenza può risultare rilevante per il dibattito sui modelli di economia circolare, nonché per lo sviluppo e l’attuazione dei relativi principi giuridici, nella misura in cui chiarisce i limiti territoriali ed extraterritoriali degli obblighi degli Stati in materia di diritti umani nel contesto del cambiamento climatico ai sensi della Convenzione.

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