L’autorizzazione per il potenziamento di un impianto di trattamento rifiuti è illegittima se la capacità autorizzata eccede i limiti del piano regionale e si fonda su un’errata mappatura dei recettori abitativi.
Nella pronuncia in esame, il TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso proposto da alcuni proprietari di immobili siti nel nucleo abitato di San Leo (Siderno) avverso il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) con cui la Regione Calabria aveva autorizzato il progetto di revamping e ampliamento dell’impianto pubblico di trattamento rifiuti di Siderno, destinato a diventare un “Ecodistretto” a servizio dell’ATO 5.
I ricorrenti lamentavano lo scostamento del progetto dalle previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), l’omessa valutazione di impatti su recettori abitativi prossimi, la mancata sottoposizione a VIA della nuova viabilità di accesso e criticità procedimentali nella pubblicazione degli atti rilevanti.
Il TAR, confermando preliminarmente la legittimazione dei ricorrenti sulla base della vicinitas e della natura ambientale delle doglianze, ha ritenuto fondato, tra gli altri, il rilievo relativo allo scostamento non consentito della potenzialità di trattamento della frazione organica (FORSU), aumentata a 20.000 t/anno rispetto alle 18.000 t/anno previste dalle norme di piano. Il TAR ha inoltre accolto la doglianza relativa alla erronea qualificazione dei recettori abitativi R01–R02–R03 (indicati come aziende agricole nel SIA), poiché tale errore istruttorio ha inficiato la valutazione degli impatti emissivi e odorigeni. In conclusione, il TAR ha annullato il PAUR limitatamente ai vizi fondati, imponendo alla Regione la riedizione del procedimento nei punti indicati.
