Sull’interpretazione delle condizioni cumulative per la qualifica di sottoprodotto e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto applicati ai materiali di scavo.
La sentenza pregiudiziale ha avuto ad oggetto l’interpretazione delle nozioni di rifiuto e sottoprodotto alla luce dell’articolo 3, punto 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti. La Corte di giustizia ha stabilito che non possono qualificarsi come rifiuti materiali di scavo non contaminati, rientranti, ai sensi del diritto nazionale, nella classe di qualità più elevata, qualora il loro detentore non abbia né l’intenzione né l’obbligo di disfarsene e tali materiali soddisfino le condizioni cumulative previste all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva per essere qualificati come «sottoprodotti». In primo luogo, deve essere certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o. In secondo luogo, la sostanza o l’oggetto deve poter essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. In terzo luogo, la sostanza o l’oggetto deve essere prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione. In quarto luogo, l’ulteriore utilizzo deve essere legale, ossia la sostanza o l’oggetto deve soddisfare, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
La Corte si è altresì soffermata sulla cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali di scavo sottoposti operazioni di recupero, statuendo che essa è subordinata alle seguenti condizioni. In primo luogo, la sostanza o l’oggetto di cui trattasi deve essere comunemente utilizzata/o per scopi specifici. In secondo luogo, deve esistere un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto. In terzo luogo, la sostanza o l’oggetto deve soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti. In quarto luogo, l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non deve portare a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. La Corte ha stabilito che non sono applicabili ulteriori condizioni stabilite dal diritto nazionale, quali obblighi in materia registrazione e di documentazione, irrilevanti ai fini della protezione dell’ambiente.
