Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), 11 ottobre 2022, terza sezione, n. 31612/09, Pavlov et al. c. Russia 

Nel caso Pavlov et al. c. Russia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affrontato la questione dell’inquinamento atmosferico nella città di Lipetsk. Il ricorso è stato presentato da diversi residenti, i quali lamentavano che il mancato intervento delle autorità con misure adeguate volte a ridurre l’inquinamento e le molestie derivanti da acciaierie e da altri impianti industriali avesse determinato la violazione dei loro diritti ai sensi dell’articolo 8 CEDU.

La Corte ha riconosciuto che l’inquinamento atmosferico derivante da attività industriali può costituire una molestia idonea a incidere sulla qualità della vita degli individui e, pertanto, far sorgere obblighi ai sensi dell’articolo 8 CEDU. Ha, inoltre, preso atto delle difficoltà nell’accertare un nesso causale diretto tra l’inquinamento e specifici danni alla salute, nonché nel quantificare l’impatto delle emissioni industriali sulla qualità della vita degli individui. Ciononostante, ha rilevato che i livelli di inquinamento atmosferico e di contaminazione delle acque a Lipetsk eccedevano quelli normalmente connessi alla vita in una città moderna, sottolineando il carattere prolungato e l’entità della loro incidenza sulla vita quotidiana dei ricorrenti.

La Corte ha ribadito l’ampio margine di apprezzamento di cui godono gli Stati nell’adempimento dei loro obblighi positivi ai sensi dell’articolo 8 CEDU, sottolineando, al contempo, la necessità di realizzare un equo bilanciamento tra gli interessi degli individui e quelli della collettività, in particolare quelli economici. Pur spettando in via principale allo Stato determinare le misure necessarie per garantire i diritti tutelati dall’articolo 8, la Corte conserva il potere di esaminare il ragionamento delle autorità nazionali per valutare se esse abbiano agito con la dovuta diligenza, tenendo conto di tutti gli interessi in gioco. Essa può, inoltre, procedere a una propria valutazione qualora le autorità interne non abbiano operato un adeguato bilanciamento, anche mediante l’esame dell’efficacia delle misure adottate. Alla luce delle circostanze del caso, la Corte ha ritenuto che le autorità non abbiano adottato misure sufficienti ed efficaci per proteggere i ricorrenti dall’eccessivo inquinamento atmosferico, con conseguente violazione dell’articolo 8 CEDU.

Sebbene la Corte non affronti esplicitamente il tema dell’economia circolare, la sentenza può risultare rilevante per il dibattito sui modelli di economia circolare, nonché per lo sviluppo e l’attuazione dei relativi principi giuridici, nella misura in cui evidenzia le implicazioni in termini di diritti umani dell’inquinamento atmosferico derivante da attività industriali e la loro idoneità a generare obblighi giuridicamente azionabili ai sensi della Convenzione. Essa chiarisce, inoltre, il criterio del giusto equilibrio (fair balance) e il requisito secondo cui le misure adottate dagli Stati debbano essere effettive nel contrastare il danno ambientale.

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