Con riferimento alla qualifica di sottoprodotto, il requisito di cui all’art. 184-bis, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006 (testo unico ambientale), per cui “la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale”, consente di differenziare il sottoprodotto dal rifiuto poiché il primo nasce con la certezza di essere riutilizzato senza particolari interventi manipolativi.
