Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 maggio 2026, n. 4000

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione unica per una discarica di rifiuti, rileva la conformità urbanistica, edilizia e paesaggistica dell’impianto al momento della presentazione dell’istanza di rinnovo, e non già al momento del rilascio dell’originaria autorizzazione, sicché, ove sia sopravvenuto un vincolo boschivo successivamente alla realizzazione delle opere, non è consentito procedere mediante la forma semplificata ex art. 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dovendosi invece fare applicazione della procedura ordinaria di cui all’art. 208 del medesimo decreto.

(Massima tratta dal sito della Giustizia Amministrativa)

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