La qualifica di sottoprodotto non può essere effettuata in astratto, ma deve essere effettuata in concreto, in relazione alla destinazione effettiva e certa del materiale.
La pronuncia si inserisce nell’affermato orientamento per il quale la qualifica di sottoprodotto è attribuibile solamente al ricorrere dei requisiti di cui all’art. 184-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 (testo unico ambientale), congiuntamente considerati (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 25 maggio 2012, n. 932; Cass., Sez. III pen., 19 dicembre 2008, n. 47085).
La ricorrente è stata colpita da ordinanza comunale di riduzione in pristino per l’abbandono di rifiuti speciali (per superamento della CSC) sul suolo di proprietà. Tali erano scarti della lavorazione del marmo da impiegare nell’ambito di un progetto di rinaturalizzazione di una ex cava autorizzato con permesso di costruire. Il ricorrente contestava l’ordinanza nei presupposti, chiedendo al TAR di qualificare i residui non come rifiuti speciali ma come sottoprodotti, sostenendo che gli inerti erano da impiegare nel riempimento di uno specchio d’acqua nel sito di estrazione dismesso. Il TAR, ritenendo contrastante l’utilizzo dei materiali con l’opera da realizzare, escludeva però la qualifica di sottoprodotto per carenza del requisito di cui alla lettera d) dell’art. 184-bis, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, richiamando la giurisprudenza che impone il contestuale rispetto di tutte le condizioni imposte dalla norma (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 25 maggio 2012, n. 932).
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la qualifica di sottoprodotto non possa essere effettuata in astratto, ma debba essere effettuata in concreto, in relazione alla destinazione effettiva e certa del materiale. Pertanto, il solo fatto che il materiale stoccato potesse essere riutilizzato per altri scopi, non consente di attribuire ad esso la certezza del riutilizzo (che nel caso di specie sussisteva solo rispetto alla cava cui era destinato) con conseguente fuoriuscita dalla definizione di sottoprodotto ex art. 184-bis del testo unico ambientale.
