TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 25 maggio 2012, n. 932

Con riferimento alla qualifica legislativa di sottoprodotto, in mancanza di una sola delle condizioni di cui alla definizione di “sottoprodotto”, contenuta nell’art. 183, comma 1, lett. p) [n)] – oggi art. 184-bis, comma 1 – del d.lgs. n. 152/2006 (testo unico ambientale), il residuo deve considerarsi un rifiuto. Il TAR, così decidendo, richiama Cass., Sez. III pen., 4 novembre 2008, n. 47085 e altresì la giurisprudenza amministrativa per la quale il sottoprodotto nasce con la certezza di essere riutilizzato senza particolari interventi manipolativi e senza essere disfatto (Cons. Stato, Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4151).

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