Con riferimento alla qualifica legislativa di sottoprodotto, in mancanza di una sola delle condizioni di cui alla definizione di “sottoprodotto”, contenuta nell’art. 183, comma 1, lett. p) [n)] – oggi art. 184-bis, comma 1 – del d.lgs. n. 152/2006 (testo unico ambientale), il residuo deve considerarsi un rifiuto. Il TAR, così decidendo, richiama Cass., Sez. III pen., 4 novembre 2008, n. 47085 e altresì la giurisprudenza amministrativa per la quale il sottoprodotto nasce con la certezza di essere riutilizzato senza particolari interventi manipolativi e senza essere disfatto (Cons. Stato, Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4151).
