Il Tribunale conferma la legittimità dei criteri di vaglio tecnico per l’energia eolica, escludendo l’obbligo di soglie quantitative rigide per l’economia circolare a causa della complessità dei parametri di durabilità e riciclabilità.
La sentenza ha ad oggetto la decisione Ares (2022) 4952619 della Commissione europea, del 7 luglio 2022, con la quale quest’ultima ha respinto in quanto infondata la richiesta di riesame interno del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, per quanto riguarda taluni aspetti connessi all’attività economica della «produzione di energia elettrica a partire dall’energia eolica».
In particolare, i ricorrenti contestavano la mancata fissazione di soglie quantitative e criteri di riferimento chiari concernenti la disponibilità e la facilità d’uso delle apparecchiature e dei componenti necessari, la loro rispettiva sostenibilità e riciclabilità nonché la loro facilità di smontaggio e di rimessa a nuovo, ritenendo ciò in contrasto con l’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2020/852, che indicherebbe precisamente a quali condizioni un’attività sarebbe considerata causa di un danno significativo all’obiettivo di transizione verso un’economia circolare.
Il Tribunale ha respinto questo motivo di ricorso, stabilendo che la Commissione europea ha adeguatamente motivato le ragioni per cui le nozioni di «disponibilità», di «utilizzabilità», di «durabilità» e di «facilità di smontaggio» e di «rinnovamento», utilizzate nei criteri di vaglio tecnico, sono molto complesse, il che limita l’efficacia di soglie generali nell’ambito della tassonomia europea. Inoltre, la Corte ha ritenuto legittima la decisione della Commissione di utilizzare strumenti giuridici più specifici, ossia dedicati agli aspetti dell’economia circolare, per stabilire un quadro più dettagliato e, potenzialmente, soglie quantitative.
