TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18 agosto 2025, n. 1408

L’autorizzazione alla bonifica di un S.I.N. è illegittima se non chiarisce le modalità di smaltimento dei rifiuti in presenza di divieti di conferimento regionale e carenza di siti alternativi.

Nella pronuncia in commento il TAR Catanzaro ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla Provincia di Crotone, avente ad oggetto il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica contenente la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria di approvazione e autorizzazione del progetto per la bonifica del sito di interesse nazionale (S.I.N.) “Crotone – Cassano – Cerchiara” e gli atti ad esso presupposti.

La vicenda trae origine dalla particolare prescrizione contenuta nel PAUR di individuare, prima dell’inizio delle attività di deposito, il sito di smaltimento finale obbligatoriamente fuori regione. Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso proposto dalla Provincia, evidenziando i vizi di contraddittorietà, illogicità e difetto di istruttoria degli atti, nella parte in cui non chiariscono come avviare la bonifica nel rispetto di una prescrizione che vieta l’uso di discariche calabresi, pur non essendo disponibili siti fuori regione. Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso anche relativamente alla censura dell’omessa adeguata verifica tecnica sulla reale assenza di rifiuti tenorm e/o amianto nelle aree oggetto dello stralcio progettuale. Il TAR, infine, ha accolto anche i motivi aggiunti contro l’ordinanza del Commissario straordinario, ritenendo che essa replichi integralmente gli stessi vizi del decreto del MASE, incidendo illegittimamente su competenze regionali.

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