Tribunale dell’Unione europea, 10 settembre 2025, causa T-579/22, ClientEarth AISBL contro Commissione europea

Sulla legittimità dei criteri di vaglio tecnico della tassonomia UE e sulla discrezionalità della Commissione nella valutazione della complessità scientifica relativa a bioenergie e plastiche.

La sentenza ha ad oggetto la decisione Ares (2022) 4942150 della Commissione europea, del 6 luglio 2022, con la quale quest’ultima ha respinto la richiesta di riesame interno del suo regolamento delegato (UE) 2021/2139, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni un’attività economica possa essere considerata un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento agli stessi e se tale attività economica non arrechi un pregiudizio significativo ad alcuno degli altri obiettivi ambientali), per quanto riguarda taluni aspetti relativi alle attività economiche connesse alle bioenergie, alla fabbricazione di prodotti chimici organici di base e alla fabbricazione di materie plastiche di base.

In particolare, l’associazione ricorrente contestava alla Commissione di aver erroneamente ritenuto che non vi fossero elementi scientifici sufficienti per stabilire criteri di vaglio tecnico relativi al principio consistente nel non arrecare un danno significativo all’obiettivo di transizione verso un’economia circolare per quanto riguarda l’utilizzo della biomassa forestale nelle attività connesse alle bioenergie.

Il Tribunale ha respinto questo motivo, stabilendo che dagli studi scientifici disponibili risulta che la questione della relazione tra il principio di utilizzo a cascata e la biomassa è complessa e che la decisione della Commissione non è affetta da un errore manifesto di valutazione. Si è perciò ritenuta legittima la scelta della Commissione di ricorrere a un approccio per tappe e procedere in funzione dell’esperienza acquisita, provvedendo a riesaminare regolarmente i criteri di vaglio tecnico e, se del caso, a modificare gli atti delegati adottati in funzione del progresso scientifico e tecnologico.

Con altro motivo di ricorso, si contesta che la Commissione fosse incorsa in un errore manifesto di valutazione, omettendo di prendere in considerazione gli impatti del ciclo di vita dei prodotti chimici organici di base e, pertanto, di proporre criteri relativi al principio consistente nel non arrecare un danno significativo all’obiettivo di transizione verso un’economia circolare. Il Tribunale ha ritenuto tale contestazione non adeguatamente motivata e l’ha respinta.

Con altro motivo di ricorso, La ricorrente fa valere che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione in quanto il regolamento delegato non contiene criteri relativi al principio consistente nel non arrecare un danno significativo all’obiettivo di transizione verso un’economia circolare nel settore delle materie plastiche di base. Il Tribunale ha respinto anche questo motivo, statuendo che esso non può sostituirsi alla Commissione nella sua valutazione sul carattere operativo o sulla sufficienza di elementi scientifici e complessi al fine di determinare se era possibile fissare un siffatto criterio di vaglio tecnico e se detto criterio sarebbe stato facile da utilizzare e da verificare. Inoltre, l’argomento della ricorrente vertente sull’esistenza di altri elementi pertinenti o di soluzioni alternative non è idoneo a dimostrare un errore manifesto di valutazione della Commissione quando ha ritenuto che l’integrazione universale degli elementi del ciclo di vita nei criteri fosse difficile a causa della mancanza di dati utilizzabili e comparabili e della molteplicità delle applicazioni delle plastiche di origine biologica.

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