Corte internazionale di giustizia (CIG), 23 luglio 2025, parere consultivo, Obbligazioni degli Stati in materia di cambiamento climatico  

Il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia (CIG) delinea gli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico derivanti dal diritto internazionale. È particolarmente autorevole, essendo stato richiesto all’unanimità dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e adottato a seguito di una partecipazione senza precedenti da parte degli Stati e di altri portatori di interesse. 

La Corte conferma che gli obblighi di contrasto al cambiamento climatico hanno natura giuridicamente vincolante e che derivano sia dal diritto pattizio — tra cui la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), il Protocollo di Kyoto, l’Accordo di Parigi (PA) e altri strumenti — sia dal diritto internazionale consuetudinario, vincolante per gli Stati indipendentemente dall’eventuale recesso dai trattati. Il parere rafforza la rilevanza giuridica dell’obiettivo di contenimento dell’aumento della temperatura entro gli 1,5°C e delinea l’esistenza di un’obbligazione di risultato in relazione alla predisposizione dei contributi determinati a livello nazionale (NDC) ai sensi dell’Accordo di Parigi, nonché l’obbligazione di darvi attuazione mediante misure interne. Quest’ultima si configura come un’obbligazione di mezzi, da valutare rispetto ad uno standard di due diligence variabile, che richiede l’adozione di regolamentazioni interne rivolte sia agli attori pubblici sia a quelli privati, unitamente a meccanismi di monitoraggio e di loro attuazione efficaci. 

La Corte indica che gli sforzi di mitigazione debbano riguardare anche la produzione di combustibili fossili e i relativi sussidi. Vengono, inoltre, ribaditi obblighi procedurali, quali la valutazione di impatto ambientale per attività industriali che generano emissioni significative di gas ad effetto serra. La Corte riconosce, altresì, che gli obblighi climatici degli Stati debbano essere interpretati alla luce del principio di precauzione, dell’equità intergenerazionale, dello sviluppo sostenibile, delle responsabilità comuni ma differenziate, nonché del principio di equità. Pur disconoscendo al principio “chi inquina paga” carattere di norma generalmente applicabile in questo contesto, la Corte apre alla possibile evoluzione di regimi di responsabilità più rigorosi de jure condendo. 

Inoltre, chiarisce che il diritto relativo alla responsabilità degli Stati trovi applicazione anche in materia di cambiamento climatico, e che l’inadempimento degli obblighi di mitigazione può costituire un atto internazionalmente illecito. L’attribuzione della responsabilità non è esclusa dalla natura diffusa del fenomeno climatico. 

Sebbene la Corte non affronti esplicitamente il tema dell’economia circolare, la sua ricostruzione degli obblighi climatici degli Stati a livello di diritto internazionale può incidere indirettamente sul dibattito relativo alla trasformazione circolare dei modelli economici, nonché sullo sviluppo e sull’attuazione dei relativi concetti giuridici a livello internazionale, regionale ed interno. Tale potenziale influenza è rafforzata dalla qualificazione del cambiamento climatico come sfida esistenziale che richiede rilevanti adattamenti a livello sociale ed individuale (par. 456).  

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