TAR Toscana, Sez. II, 12 aprile 2023, n. 378

Sui requisiti di qualificazione del sottoprodotto ex art. 184-bis d.lgs. n. 152/2006 e sulla relatività della nozione in base all’uso previsto.

Un residuo di produzione può essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 solo quando risultino contemporaneamente soddisfatte tutte le condizioni previste dalla norma, tra cui la certezza del riutilizzo, l’assenza di trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e la conformità ai requisiti di tutela dell’ambiente e della salute; in mancanza di tali presupposti il materiale deve essere qualificato come rifiuto e non può essere impiegato nelle operazioni di recupero ambientale. La sentenza riguarda il contenzioso promosso da una società che intendeva utilizzare residui della lavorazione del marmo per il riempimento e la rinaturalizzazione di una cava dismessa nell’ambito di un progetto di recupero ambientale. Il TAR respinge i ricorsi della società ritenendo legittime le determinazioni del Comune e dell’ARPAT che avevano qualificato tali materiali come rifiuti e non come sottoprodotti, in quanto le analisi avevano evidenziato concentrazioni di sostanze inquinanti superiori ai limiti previsti per l’uso del suolo e risultavano quindi carenti i requisiti richiesti dalla normativa per la qualificazione come sottoprodotto. Ne consegue la legittimità dei provvedimenti amministrativi che avevano imposto la rimozione dei materiali, prescritto l’utilizzo esclusivo di materiali conformi ai limiti di contaminazione previsti dalla normativa ambientale e disposto la sospensione dei lavori di recupero ambientale.

La sentenza è stata parzialmente riformata in appello dal Consiglio di Stato, il quale ha precisato che la qualificazione del materiale come sottoprodotto deve essere valutata in relazione allo specifico utilizzo previsto, escludendola nel caso di impiego per il recupero ambientale della cava in ragione del mancato rispetto dei limiti di contaminazione applicabili, pur riconoscendo che il medesimo materiale potrebbe essere qualificato come sottoprodotto per utilizzi diversi compatibili con parametri meno restrittivi.

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