TAR Marche, Sez. I, 8 aprile 2023, n. 221

Gli obblighi di bonifica dei siti contaminati possono gravare anche sulla curatela fallimentare, quale detentrice dei beni, indipendentemente dalla rinuncia agli stessi.

Gli obblighi di bonifica dei siti contaminati possono essere imposti anche alla curatela fallimentare dell’impresa responsabile dell’inquinamento, in quanto detentrice dei beni dell’impresa fallita e soggetto tenuto alla gestione degli immobili su cui insistono i rifiuti o le fonti di contaminazione, senza che l’eventuale rinuncia ai beni nell’ambito della procedura fallimentare possa escludere tali responsabilità di diritto pubblico connesse alla tutela ambientale. La sentenza esamina l’impugnazione dell’ordinanza con cui la Provincia aveva individuato la società già esercente attività di stoccaggio e commercio di idrocarburi quale responsabile della contaminazione del sito e aveva contestualmente imposto alla curatela fallimentare di provvedere agli interventi di bonifica ai sensi degli artt. 242 e 244 del d.lgs. 152/2006. Il TAR respinge il ricorso ritenendo legittima l’imputazione degli obblighi di bonifica anche alla curatela, evidenziando che la detenzione del sito contaminato acquisita con l’inventario fallimentare comporta la legittimazione passiva rispetto agli ordini di ripristino ambientale e che i relativi costi possono gravare sulla massa fallimentare in applicazione del principio “chi inquina paga”.

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