L’articolo si basa sull’analisi dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tale norma stabilisce la regola generale del divieto di intese tra imprese suscettibili di falsare la concorrenza, prevedendo tuttavia un’eccezione per gli accordi che contribuiscano a migliorare la produzione dei beni. L’autore, sulla base della normativa internazionale ed europea, propone un’interpretazione della nozione di «miglioramento della produzione» intesa anche in senso ambientale. Tale lettura ermeneutica potrebbe giustificare accordi tra imprese che, pur ponendosi in contrasto con l’applicazione dei principi di concorrenza, siano orientati verso una produzione sostenibile (i cosiddetti sustainability agreements), anche laddove non riflettano l’applicazione del principio concorrenziale. Quest’ultimo emerge chiaramente nel Codice dell’ambiente italiano e trova applicazione nella disciplina dei rifiuti e nei sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR). L’autore ritiene che tale principio, se da un lato risulta fondamentale per incentivare la produzione sostenibile e l’efficienza economica, dall’altro non debba essere considerato assoluto. Una produzione sostenibile richiede infatti deroghe al principio stesso, ma esclusivamente nei limiti di quanto strettamente necessario.
Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, Editoriale Scientifica, 2023, n. 3, pp. 175-192,
