La realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti organici può essere autorizzata con PAUR comprensivo di VIA e AIA se la compatibilità ambientale è accertata e le modifiche progettuali non sono sostanziali. Il TAR, confermato dal Consiglio di Stato, ha ritenuto legittimo il procedimento e infondate le censure su istruttoria e impatti.
La realizzazione di impianti di trattamento e recupero dei rifiuti organici finalizzati alla produzione di biometano e ammendante compostato può essere autorizzata mediante provvedimento autorizzatorio unico comprensivo di VIA e AIA quando, all’esito della conferenza di servizi, risulti accertata la compatibilità ambientale del progetto e le eventuali modifiche intervenute nel corso del procedimento non integrino variazioni sostanziali tali da imporre la rinnovazione dell’istruttoria o della valutazione di impatto ambientale. La sentenza esamina l’impugnazione del provvedimento con cui la Provincia ha rilasciato il PAUR per la realizzazione di un impianto di trattamento integrato anaerobico e aerobico di rifiuti non pericolosi destinato alla produzione di biometano e ammendante compostato, contestato dal Comune e da alcuni cittadini per presunte carenze istruttorie nella procedura di VIA e nella valutazione delle alternative localizzative e degli impatti ambientali. Il TAR respinge i ricorsi ritenendo legittimo il procedimento autorizzativo, evidenziando che le integrazioni documentali e le modifiche progettuali intervenute durante l’iter amministrativo sono ammissibili quando non alterano in modo sostanziale le caratteristiche dell’impianto e che l’amministrazione può condividere le valutazioni tecniche del proponente quando risultino adeguatamente esaminate nell’ambito della conferenza di servizi e supportate da idonea istruttoria tecnica.
La sentenza è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato, che, con pronuncia non definitiva, ha respinto la maggior parte delle censure disponendo una verificazione tecnica su specifici profili istruttori e, con decisione finale, ha definitivamente rigettato gli appelli, ribadendo la legittimità del procedimento autorizzatorio e la correttezza della valutazione di impatto ambientale, nonché l’ammissibilità di modifiche progettuali non sostanziali intervenute nel corso del procedimento.
