TAR Toscana, Sez. II, 13 marzo 2023, n. 270

Sull’accertamento della colpa ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 nell’utilizzo di materiali contaminati (KEU) accompagnati da certificazioni generiche.

La responsabilità per l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006 presuppone, di regola, l’accertamento dell’elemento soggettivo della colpa o del dolo in capo al soggetto che ha effettuato lo spargimento dei materiali sul suolo, non potendo essere configurata in via automatica quando l’operatore abbia utilizzato materiali accompagnati da certificazioni attestanti la loro conformità e idoneità all’impiego. La sentenza esamina i ricorsi proposti contro le ordinanze con cui il Comune aveva ordinato la rimozione di materiali contaminati utilizzati per la realizzazione di una pista di cantiere nell’ambito di un piano di lottizzazione, costituiti da aggregati riciclati derivanti dal trattamento dei fanghi di conceria (KEU), successivamente risultati contaminati da cromo. Il TAR accoglie i ricorsi ritenendo che l’utilizzo dei materiali fosse avvenuto sulla base di certificazioni di conformità e che, in assenza di elementi idonei a dimostrare la consapevolezza o la negligenza degli operatori coinvolti, non potesse essere loro imputata la responsabilità per abbandono di rifiuti né l’obbligo di rimozione imposto con le ordinanze sindacali.

La sentenza è stata parzialmente riformata in appello dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto sussistente la responsabilità degli operatori coinvolti, evidenziando che le certificazioni prodotte erano generiche e non riferibili ai singoli lotti di materiale utilizzato e che gli stessi erano comunque tenuti a verificare la conformità dei materiali impiegati, non potendo invocare un affidamento incolpevole.

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