L’attribuzione della responsabilità per contaminazione ambientale richiede un’istruttoria solida che dimostri, secondo il criterio del “più probabile che non”, il nesso causale tra attività e inquinamento. In assenza di prove sufficienti, come nel caso esaminato dal TAR, l’ordinanza amministrativa risulta illegittima.
L’individuazione dei soggetti responsabili della contaminazione di un sito ai fini dell’imposizione delle misure di prevenzione e messa in sicurezza ambientale deve essere fondata su un’istruttoria adeguata che consenta di ritenere, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, la sussistenza del nesso di causalità tra l’attività svolta dal soggetto e il fenomeno di inquinamento, non potendo l’amministrazione limitarsi a formulare ipotesi meramente astratte o indeterminate. La sentenza esamina l’impugnazione dell’ordinanza con cui la Provincia aveva individuato due gestori succedutisi nel tempo nella gestione di un punto vendita carburanti come corresponsabili della contaminazione della falda e li aveva diffidati all’adozione delle misure di prevenzione e messa in sicurezza del sito. Il TAR accoglie il ricorso ritenendo carente l’istruttoria svolta dall’amministrazione, evidenziando che gli elementi tecnici acquisiti non consentivano di affermare con sufficiente probabilità il contributo causale del precedente gestore alla contaminazione riscontrata, risultando pertanto non adeguatamente dimostrata la responsabilità ambientale a suo carico.
