TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20 marzo 2023, n. 433

di Lorenza Iannotta

Il diniego di autorizzazione per un impianto fotovoltaico è legittimo se fondato su pareri tecnici che rilevano l’incidenza negativa su habitat protetti e sul paesaggio, prevalendo sul principio di massima diffusione delle rinnovabili.

Nella pronuncia in esame, il TAR Calabria, Sezione di Catanzaro, ha respinto il ricorso proposto da una società a responsabilità limitata avverso la Regione Calabria, il Comune di Castrovillari, l’Ente Parco del Pollino e gli altri enti coinvolti, avente ad oggetto il diniego dell’autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra nel territorio comunale. La società ricorrente, in particolare, lamentava l’illegittimità dell’esito negativo della Conferenza di Servizi, sostenendo che i pareri contrari fossero infondati, carenti sotto il profilo istruttorio e in contrasto con il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili. Il TAR ha ritenuto le censure infondate, evidenziando che i molteplici pareri negativi risultavano adeguatamente motivati e frutto di un’istruttoria approfondita. In particolare, il Collegio, in applicazione del principio di precauzione, ha ritenuto non adeguatamente accertata l’assenza di incidenza dell’impianto sull’habitat protetto, sulla scorta delle criticità ambientali e naturalistiche rilevate soprattutto dall’Ente Parco e legate all’insufficienza degli studi sulla presenza di habitat protetti e della specie Stipa austroitalica, nonché delle ricadute paesaggistiche dell’impianto, ampiamente illustrate dalla Soprintendenza, che ha sottolineato l’incompatibilità delle dimensioni e della visibilità dell’opera rispetto al contesto, definito “porta d’ingresso” dell’area del Pollino. Il Collegio ha inoltre escluso la violazione del principio del “dissenso costruttivo”, ritenendo che le criticità rilevate fossero tali da non consentire ipotesi di modifica progettuale realmente compatibili. In conclusione, il TAR ha confermato la piena legittimità dell’esito negativo della Conferenza di Servizi e ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo i pareri contrari espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile in assenza di evidenti vizi istruttori o logici.

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