Su sistemi autonomi di gestione imballaggi
Gli artt. 223 e 224 TUA non vanno interpretati nel senso che il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e i singoli consorzi nazionali di filiera costituiscono la regola, mentre i sistemi autonomi di cui all’art. 221, comma 3, lett. a) TUA l’eccezione, cosicché la locuzione “propri rifiuti di imballaggio” dovrebbe essere oggetto di interpretazione restrittiva. Sussiste, infatti, un favor, di matrice euro-unitaria,per iniziative autonome. Pertanto, la coesistenza del consorzio nazionale di filiera e di un consorzio nazionale imballaggi – finalizzato alla migliore tutela delle esigenze di coordinamento degli obiettivi – è coerente con i sistemi autonomi. L’intero sistema può leggersi come caratterizzato da una “obbligatorietà … a carattere residuale” dei consorzi nazionali in mancanza di iniziative autonome. All’interprete spetta il compito di leggere in un’ottica non restrittiva le disposizioni che concernono i sistemi autonomi, perché costituiscono un’apertura a un sistema tendenzialmente concorrenziale, potenzialmente idoneo ad implementare il recupero dei rifiuti e il loro sfruttamento con innegabili vantaggi per la tutela ambientale. In tale luce, la locuzione “propri rifiuti di imballaggi” può e deve essere interpretata come obbligo di destinare il sistema autonomo alla tipologia di imballaggi corrispondente a quella immessa al consumo dai produttori, anche se alcuni imballaggi non provengono dai produttori interessati. Per altro profilo, e per simili ragioni, la definizione normativa di “produttore del prodotto” accolta ai fini ERP richiede che venga svolta “anche” l’attività di trasformazione (artt. 8 e 8-bis della direttiva UE 2008/98 e art. 218, comma 1, lett. r TUA), senza che possa essere invocato, in via ermeneutica, alcun criterio di prevalenza.
Specie all’indomani della riforma del 2017 (l. n. 124 del 2017), il procedimento di autorizzazione dei sistemi autonomi è costruito come procedimento bifasico, attraverso una autorizzazione provvisoria seguita, eventualmente, da quella definitiva, in collegamento con la sospensione del versamento del Contributo ambientale al CONAI, sino al termine della fase provvisoria, con previsione del successivo recupero in caso di mancata autorizzazione all’esito della fase preliminare. Il riconoscimento avviene sulla base di idonea documentazione ed è idoneo a sospendere il contributo ambientale, ma il recesso dai consorzi nazionali diviene efficace solo quando il provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema è comunicato al consorzio. Il CONAI e il COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica) erano insorti avverso il decreto con cui, ad aprile 2018, il Ministero aveva autorizzato un sistema autonomo di raccolta differenziata, ai sensi dell’art. 221, comma 3, lett. a) TUA, in favore di un consorzio volontario (CORIPET) costituito da produttori, converter e riciclatori di PET.
