Sulla compostabilità come requisito tecnico essenziale e l’obbligo di esclusione per l’offerta di materiali meramente riciclabili.
Nelle gare per il servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale, qualora la lex specialis imponga l’uso di stoviglie monouso biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432:2002, l’offerta che preveda materiali meramente riciclabili (es. polipropilene) deve essere esclusa. La compostabilità costituisce requisito tecnico essenziale e vincolante, non surrogabile dalla sola riciclabilità, richiedendo il rispetto di specifici parametri di biodegradazione, disintegrazione e assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio. È quindi illegittima l’aggiudicazione in favore dell’operatore che non dimostri la conformità dei prodotti offerti alla norma tecnica richiamata. Non integra invece offerta alternativa o condizionata la disponibilità a fornire soluzioni equivalenti su richiesta della stazione appaltante, ove non sia rimessa all’offerente alcuna scelta unilaterale. In presenza di ricorsi reciprocamente escludenti, devono essere esaminati entrambi secondo il principio di effettività della tutela.
