Sul sistema di governance regionale come sede elettiva per l’autorizzazione degli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti plastici.
Questa sentenza si occupa di un impianto che trasforma rifiuti di plastica da raccolta differenziata in combustibile solido secondario (CSS). Nel caso de quo, la sentenza annulla un’ordinanza sindacale che bloccava di fatto un impianto di recupero autorizzato, interrompendone la funzione essenziale nel ciclo dei rifiuti plastici campani. Il TAR riafferma con chiarezza la gerarchia istituzionale in materia di AIA: la Regione ha autorizzato la ripresa con prescrizioni adeguate; il Comune non può sovrascrivere quella decisione con ordinanze extra ordinem prive dei presupposti di contingibilità e urgenza. Il principio di diritto che se ne ricava è che la continuità operativa degli impianti di trattamento e recupero è un interesse meritevole di tutela giuridica e il sistema di governance regionale resta il meccanismo istituzionale preposto a garantirla, anche contro le pressioni locali.
