TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 22 marzo 2017, nn. 399 e 400

Sui criteri distintivi tra rifiuti e sottoprodotti e sulle condizioni per la qualificazione dei fanghi trattati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis TUA.

Quando si tratta di materiali residuali rispetto a procedimenti di lavorazione non destinati in via principale alla loro produzione, bisogna, in primo luogo, distinguere tra rifiuti e non rifiuti: dentro quest’ultima categoria rientrano i sottoprodotti, le materie prime secondarie MPS e gli End of waste (rifiuti recuperati secondo quanto previsto dall’art. 183-ter TUA). I sottoprodotti si differenziano dalle altre due categorie di “non rifiuti”, per il fatto di derivare da un processo produttivo (non direttamente destinato alla loro produzione), anziché da un processo di recupero di rifiuti. Al fine di distinguere tra rifiuti e sottoprodotti occorre, in primo luogo, porsi nell’ottica esclusiva del soggetto che produce il materiale da classificare, essendo del tutto indifferente quella che è la volontà del soggetto interessato al suo utilizzo e, dunque, la volontà di quest’ultimo di utilizzare ulteriormente il materiale. Per questo, la normativa comunitaria e l’art. 184-bis TUA, prevedono chiaramente che il materiale risultante dalla lavorazione primaria può essere qualificato come sottoprodotto solo se sia chiara sin dall’inizio la sua destinazione al riutilizzo e non vi sia la mera volontà del produttore di “disfarsene”. La qualificazione del materiale come sottoprodotto rende lo stesso estraneo alla disciplina dei rifiuti. Ciò premesso, i limi e fanghi trattati con flocculanti contenenti poliacrilamide possono essere qualificati come sottoprodotti e non anche come rifiuti, ogni volta che, rispettate le altre condizioni previste dall’art. 184 bis TUA, essi siano stati trattati con poliacrilamide contenente un residuo di acrilamide inferiore allo 0,1 % e, quindi, possano, per ciò stesso, garantire un residuo, nel prodotto trattato, inferiore a tale limite.

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