TAR Campania, Napoli, sez. III, 16 giugno 2016, n. 3394

Sulla disapplicazione del divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per contrasto con il diritto UE e sull’onere della prova del danno.

In tema di divieto di commercializzazione dei sacchi per l’asporto merci non biodegradabili di cui all’art. 1, commi 1129 e 1130, l. n. 296/2006, la previsione del termine del 1° gennaio 2011 ha natura immediatamente precettiva; tuttavia, la relativa disciplina nazionale deve essere disapplicata ove incompatibile con il diritto dell’Unione europea. In particolare, il divieto generalizzato di immissione in commercio di imballaggi non conformi a requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Direttiva 94/62/CE integra una restrizione non consentita dall’art. 18 della medesima direttiva e, ove non preceduta dalla prescritta notifica ai sensi della Direttiva 98/34/CE, comporta l’obbligo di disapplicazione da parte dell’amministrazione e del giudice nazionale. L’illegittimità del provvedimento interdittivo non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno, gravando sul ricorrente l’onere di provare, ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 64 c.p.a., l’effettiva sussistenza e consistenza del pregiudizio subito.

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