Giurisprudenza
Ultimi contributi
- TAR Lazio, Latina, Sez. I, (Sezione staccata), 12 dicembre 2023, n. 857di Lorenzo FerrettiNel settore dei rifiuti urbani, chi impugna un affidamento deve dimostrare la propria idoneità tecnica e autorizzativa al servizio richiesto, altrimenti difetta l’interesse a ricorrere. Il TAR (confermato dal Consiglio di Stato) ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché l’impianto non era conforme alle migliori tecniche disponibili né idoneo al trattamento richiesto.
- TAR Lazio, Roma, Sez. V, 9 aprile 2026, n. 6427di Filippo BlasiL’amministrazione aggiudicatrice deve accettare altri mezzi di prova idonei a dimostrare in maniera appropriata le caratteristiche ambientali richieste, in mancanza delle certificazioni richieste, ove mancanti per causa non imputabile a colpa dell’operatore economico.
- TAR Lazio, Roma, Sez. V, 9 aprile 2026, n. 6395di Filippo BlasiL’impianto che svolga attività di pretrattamento dei rifiuti (R12) e destinazione di rifiuti a terzi senza conferimento in discarica o senza che ne derivino end of waste (R13) non è sottoposto a VIA né a screening VIA né ha l’obbligo di stabilizzazione biologica dei rifiuti urbani indifferenziati.
- TAR Lazio, Roma, Sez. II-Ter, 27 marzo 2026, n. 5867di Filippo BlasiIl D.M. Ambiente n. 31/2015 non consente al proponente della bonifica di im-porre, nei siti di dimensioni ridotte, di imporre un metodo di calcolo del rischio, né l’ARPA ha l’obbligo di aderire a un simile modello, ma i due soggetti hanno solo la facoltà di concordarne l’impiego.
- TAR Piemonte, 17 marzo 2026, n. 592di Riccardo StupazziniSui poteri di ordinanza ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 e artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000.
