Nell’ambito della realizzazione di un impianto di termovalorizzazione deve tenersi distinta l’istruttoria della procedura di localizzazione dell’impianto di trattamento, attinente alla verifica della sola assenza di fattori escludenti di tutela integrale, da quella della procedura autorizzatoria, ove rilevano invece i fattori condizionanti e le attenzioni progettuali imposte dalle caratteristiche dell’opera e dal contesto ove è stata localizzata.
La sentenza del Consiglio di Stato prende le mosse dall’appello proposto nei confronti della sentenza del TAR Lazio (Sezione V) n. 03026/2024, che rigettava la richiesta di annullamento degli atti con cui era stato localizzato un nuovo impianto di termovalorizzazione in località S. Palomba fondata sulla totale carenza di attività istruttoria relativamente alla localizzazione dello stesso, giacché l’amministrazione non avrebbe preso in considerazione la vicinanza al sito di luoghi sensibili e l’insistenza su di esso di vincoli archeologici. Il Consiglio di Stato ha condiviso l’opinione del giudice di prime cure, affermando come in fase localizzativa dell’impianto l’amministrazione, dopo aver individuato un sito, debba verificare la sola compatibilità territoriale dell’intervento (i.e. l’assenza negli strumenti di programmazione di vincoli ostativi in senso assoluto alla fattibilità programmatica dell’autorizzazione del sito), e non sia invece tenuta a svolgere un’analisi “delle possibili interferenze dell’opera, così come progettata, con il contesto territoriale ed ambientale” giacché questa valutazione “attiene, invece, alla fase successiva del procedimento autorizzatorio” (§19), né a ricercare siti alternativi o a valutare comparativamente più aree idonee, in quanto ciò costituirebbe “inutile aggravamento del procedimento, in contrasto con le esigenze pubbliche di speditezza connesse alla realizzazione dell’impianto e all’emergenza rifiuti” (§33). Incombe dunque sul ricorrente che voglia far valere il vizio di eccesso di potere l’onere di allegare e provare in giudizio che la scelta di un’altra specifica area avrebbe avuto un impatto minore. Il Consiglio di Stato nega poi la sussistenza dei presupposti per proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per l’asserita contrarietà al diritto UE del suddetto criterio normativo di localizzazione, sia in virtù della carenza dei requisiti di pertinenza e rilevanza della questione proposta sia perché “non solo l’art. 13 d.l. 50 del 2022 ed il piano di gestione dei rifiuti non contrastano con i principi ed il diritto dell’Unione, ma essi ne costituiscono, anzi, puntuale applicazione, favorendo il recupero energetico dei rifiuti urbani indifferenziati, riducendo il conferimento in discarica e concorrendo alla realizzazione del principio comunitario dell’autosufficienza e della prossimità territoriale nello smaltimento dei rifiuti.” (§64).
