L’impianto che svolga attività di pretrattamento dei rifiuti (R12) e destinazione di rifiuti a terzi senza conferimento in discarica o senza che ne derivino end of waste (R13) non è sottoposto a VIA né a screening VIA né ha l’obbligo di stabilizzazione biologica dei rifiuti urbani indifferenziati.
La pronuncia previamente conferma la corretta qualificazione come “R12” dell’attività di pretrattamento di rifiuti ai sensi della parte IV, allegato C, del d.lgs. n. 152/06. Posto che l’impianto in questione svolge l’attività suddetta oltre a quella di destinazione di rifiuti a impianti terzi senza conferimento in discarica o senza che dall’attività derivino rifiuti cessati (end of waste) ai sensi dell’art. 184-bis del d.lgs. n. 152/06, quindi qualificata “R13”, il giudice ha confermato la non sottoposizione a VIA né a verifica di assoggettabilità a VIA di tali attività, ai sensi dell’allegato IV, parte II del testo unico ambientale.
Inoltre, il fatto che la destinazione dei rifiuti a terzi, rientrante nell’attività “R13”, possa essere finalizzata alla stabilizzazione biologica, non implica, a norma delle Best Available Techniques (BAT), dei BREF (BAT Reference Documents) e del D.M. 29 gennaio 2007, che nell’espletamento della stessa attività “R13”, in particolare a seguito del trattamento meccanico dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01), occorra provvedere alla stabilizzazione stessa: chiarisce infatti il giudice che alla tritovagliatura debba seguire la stabilizzazione biologica unicamente nel trattamento dell’umido. Ancora, sussiste l’obbligo di stabilizzazione biologica per i rifiuti urbani indifferenziati ove conferiti in discarica (Corte di giustizia europea del 15 ottobre 2014, causa C-323/13): la giurisprudenza eurounitaria fa riferimento ai rifiuti indifferenziati, ma con riferimento a impianti non di pretrattamento ma di smaltimento.
