Nel bilanciamento tra interesse dei singoli a non subire incrementi della tariffa ed eventuale prematuro esaurimento della discarica è prevalente l’interesse pubblico a non realizzare nuove discariche.
Visti gli articoli 179, 182-bis e 199 del d.lgs. n. 152/2006, l’Autorità regionale per i rifiuti ha potestà di limitare il conferimento di rifiuti speciali extraregionali nelle discariche regionali in assenza di specifica norma di legge, e può altresì vincolare uno specifico impianto ad accettare rifiuti da una determinata provenienza di sub-ambito differente da quello in cui è localizzato; anzi, il fatto che la Regione debba assicurare il rispetto del principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti urbani e tendenzialmente anche di quelli speciali, depone a favore di una gestione unitaria e integrata dei due tipi di rifiuti. Il giudice amministrativo aggiunge che “oltre che il quadro normativo e pianificatorio sopra richiamato, ad imporre il rigoroso rispetto dei quantitativi massimi smaltibili in discarica indicati nel PRGIR è la tenuta complessiva del sistema, che, per il fondamentale interesse pubblico alla tutela degli ecosistemi dall’inquinamento richiede il recupero dei rifiuti e consente, solo quale extrema ratio, il conferimento in discarica, da minimizzare di anno in anno”. Si ritiene pertanto ragionevole che l’Autorità vincoli l’impianto di conferimento a privilegiare i rifiuti di provenienza regionale, anche a scapito del quantitativo di rifiuti speciali conferibili. Infine, in un passaggio sulla legittimazione della ricorrente, la quale riteneva che la significativa diminuzione dei conferimenti di rifiuti speciali avrebbe determinato incrementi delle tariffe per gli utenti relativamente ai rifiuti urbani, il T.A.R. ha specificato che “nel bilanciamento tra incrementi tariffari ed eventuale prematuro esaurimento della discarica è evidentemente prevalente l’interesse pubblico a non realizzare nuove discariche”.
